PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione e finalità del bilancio di genere).

      1. Il bilancio di genere comporta l'adozione di una valutazione dell'impatto sul genere delle politiche di bilancio, integrando la prospettiva di genere a tutti i livelli della procedura di bilancio, e riclassificando le entrate e le uscite al fine di promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne.
      2. Al fine di garantire la massima pervasività del bilancio di genere non solo in ogni amministrazione pubblica, ma anche in ogni contesto politico e amministrativo, alla sua predisposizione devono essere affiancati un adeguato controllo e una verifica sulle politiche effettivamente condotte, attraverso un controllo di genere condotto nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio.
      3. Il bilancio di genere non mira a produrre bilanci separati per le donne e per gli uomini, bensì implica che all'interno dei programmi, delle azioni e delle politiche di bilancio le entrate e le uscite siano valutate e riclassificate in modo da assicurare che le priorità e le necessità delle donne siano prese in considerazione allo stesso modo di quelle degli uomini. In questo senso, esso costituisce lo strumento per raggiungere più efficacemente:

          a) una maggiore efficienza della spesa pubblica;

          b) la promozione della prospettiva di genere in tutte le politiche;

          c) la partecipazione delle donne nel processo decisionale.

      4. Promuovendo la parità tra i sessi nell'attuazione delle politiche, il bilancio di genere implica che i bilanci pubblici raggiungano

 

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anche i seguenti ulteriori obiettivi di rilievo:

          a) l'equità, ovvero politiche di bilancio eque ed equilibrate volte a ridurre le diseguaglianze e a promuovere le pari opportunità;

          b) l'efficienza, ovvero un impiego più efficiente delle risorse e una maggiore qualità ed efficienza dei servizi pubblici a seconda delle diverse esigenze delle cittadine e dei cittadini;

          c) la trasparenza, ovvero una migliore comprensione delle entrate e delle uscite pubbliche da parte dei cittadini e delle cittadine.

Art. 2.
(Bilancio pubblico di genere e ambito di applicazione).

      1. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adoperarsi al fine di adeguare i propri bilanci alle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 3.
      2. Per la predisposizione di un bilancio pubblico di genere è necessario:

          a) determinare come i singoli cittadini e le singole cittadine beneficiano della spesa pubblica e contribuiscono al reddito pubblico, evidenziando le differenze tra donne e uomini tramite il ricorso a dati qualitativi e quantitativi;

          b) valutare il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla redistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo, lavoro sociale e domestico;

          c) analizzare l'impatto di genere in tutti i settori dell'intervento pubblico e introdurre il bilancio di genere in tutte le politiche;

          d) attuare progressivamente una procedura di bilancio dal basso verso l'alto e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione

 

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di tutti i cittadini e le cittadine, nonché di tutti i soggetti interessati al fine di individuare le diverse esigenze specifiche, le politiche e le misure più adeguate per soddisfarle;

          e) verificare che l'allocazione delle risorse risponda in maniera congrua e adeguata alle diverse esigenze e richieste delle donne e degli uomini;

          f) accertare che l'analisi di genere e la valutazione dell'impatto di genere siano debitamente considerati nelle diverse fasi di progettazione, definizione, attuazione, controllo e valutazione del bilancio;

          g) utilizzare il bilancio pubblico per definire adeguate priorità politiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni specifici per raggiungere la parità tra uomini e donne tramite le politiche pubbliche;

          h) ridefinire le priorità e riallocare la spesa pubblica senza dovere obbligatoriamente aumentare l'ammontare del bilancio pubblico totale;

          i) verificare e rendere conto dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica rispetto alle priorità e agli impegni fissati in generale e, nello specifico, relativamente al rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nella redistribuzione delle risorse e dei servizi pubblici.

      3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      4. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Dipartimento della funzione pubblica predispone corsi di formazione e di aggiornamento finalizzati a preparare opportunamente il personale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 per la realizzazione dei bilanci di genere di cui alla presente legge. Tali corsi sono affidati agli Istituti nazionali di formazione.
      5. Con propri decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare annualmente le risorse finanziarie

 

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alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, da destinare alla realizzazione di azioni positive per le pari opportunità.

Art. 3.
(Realizzazione del bilancio pubblico di genere)

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per le pari opportunità, provvede ad emanare, con proprio decreto, le norme e le metodologie utili per la progettazione e la realizzazione del bilancio pubblico di genere. Tali norme rappresentano il livello minimo di conformità a cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad attenersi, secondo un criterio di progressività, tale da prevederne la completa attuazione entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 e ai seguenti criteri e finalità:

          a) le spese dei bilanci pubblici sono analizzate suddividendole, in primo luogo, secondo le seguenti categorie di base:

              1) spese non direttamente connesse al genere;

              2) spese che sono differenziate e dirette a uomini e donne;

              3) spese specificatamente inerenti a programmi e a misure per le pari opportunità;

          b) ai fini della predisposizione del bilancio pubblico di genere è necessario:

              1) identificare chi beneficia delle spese e chi contribuisce alle entrate;

              2) comprendere come le entrate e le uscite si dividono rispetto agli uomini e alle donne;

 

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              3) valutare quale impatto diverso producono su uomini e donne le politiche di bilancio e la distribuzione delle risorse in termini economici, di tempo e rispetto al lavoro non retribuito;

              4) verificare che l'allocazione delle risorse risponda in modo congruo e adeguato ai bisogni diversi di uomini e donne;

              5) accertare che la differenza di genere sia debitamente considerata nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio;

              6) individuare le priorità e le azioni specifiche per ridurre le ineguaglianze tra uomini e donne attraverso il bilancio.

      3. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4.
(Osservatorio banca-dati sui bilanci pubblici di genere)

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Corte dei conti l'Osservatorio banca-dati sui bilanci di genere delle pubbliche amministrazioni.
      2. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha finalità di promozione e di controllo delle pubbliche amministrazioni nell'attuazione e nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 5.
(Tutela giurisdizionale e soggetti verificatori dei bilanci di genere)

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità, le consigliere di parità e i portatori di un interesse qualificato possono ricorrere alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti territorialmente competenti contro la mancata o non corretta attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge

 

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nella redazione e nella gestione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.
      2. Gli organi preposti al controllo contabile delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti certificano la regolarità dei conti pronunciandosi espressamente sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. La Corte dei conti può ordinare l'integrazione dei conti, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e applicare una sanzione amministrativa pecuniaria, fino a 2.500 euro, al dirigente del competente ufficio di ragioneria che ha omesso gli adempimenti contabili o non ha ottemperato alle prescrizioni integrative della stessa Corte dei conti.
      2. Le pubbliche amministrazioni che non provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge e la cui violazione è stata accertata in sede giurisdizionale non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.